INTERROGAZIONE n. 127 del 01/02/2016
Interrogazione n.127/10^ di iniziativa del Consigliere G. GRAZIANO recante: "Sul Decreto del 09.12.2015 pubblicato in G.U. in data 20.01.2016 “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del SSN”"

Al Presidente della Giunta regionale -

Premesso che:
l'aumento dei costi di gestione e la riduzione progressiva delle risorse disponibili, rendono necessaria una razionalizzazione delle spese e una corretta allocazione delle risorse;
il decreto del 9/12/15, pone gravi e oggettive difficoltà nella prescrizione di prestazioni erogabili nell'ambito del SSN con un carico burocratico veramente insostenibile per i medici, e confuso per i pazienti, quelli calabresi soprattutto, visto il degrado cui è giunta la nostra sanità;
la natura giuridica del provvedimento lo rende immediatamente operativo ma si registra la completa assenza di circolari esplicative ed il mancato coinvolgimento degli operatori sanitari che dovranno applicare le norme;
alcune disposizioni contenute nel decreto sono, oggettivamente, non applicabili da un punto di vista tecnico. Di seguito ne sono esplicitate alcune: il disciplinare tecnico della ricetta del SSN, di cui all'art. 50 dl 30/09/2003 n 296, è stato predisposto per l'applicazione delle note limitative dei farmaci, non per le note previste dal citato decreto del 9/12/15. Infatti, essendo prevista la prescrizione massima di due farmaci diversi, o sei confezioni di uno stesso farmaco, sono stati predisposti due spazi di tre caselle, nei quali inserire le note AIFA relative ai farmaci prescritti. Facile osservare, come nella prescrizione di analisi, ove è possibile prescrivere 8 prestazioni, non sono presenti nel modulo otto settori diversi ove inserire le note previste nel decreto. Pertanto, i medici, pur volendo osservare le norme per come sono state redatte, non hanno oggettivamente spazi sufficienti per l'inserimento sul modulo SSN;
nell'atto prescrittivo i medici dovranno indicare non solo la motivazione della richiesta, come ovvio, ma anche il codice di prestazione e il numero di nota, per come previsto sempre dal decreto in oggetto. Ad esempio, se il medico a conclusione della visita ritiene necessario far eseguire al paziente degli accertamenti e quindi degli esami non solo motiva la sua richiesta, in calce alla ricetta, ma deve trovare nel nomenclatore o nello stesso decreto, il numero di codice e la nota corrispondente alla prestazione richiesta. Operazione è resa ancora più contorta e complessa se per caso l'esame in questione prevede ulteriori codici (vedi esame colesterolo che è identificato dalla nota 57 e poi 57a o 57b a seconda delle condizioni cliniche del paziente);
è evidente che il suddetto decreto "Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del SSN" comporta un insieme di operazioni per cui la semplice prescrizione di esami di laboratorio a fine visita medica, si traduce in una ricerca di codici e note che determinano per ogni singolo esame diversi minuti di lavoro;
il decreto "Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del SSN" è suscettibile di una serie di osservazioni tecnico scientifiche;
l'esame di ogni singola prestazione delle 192 poste sotto osservazione e inserite nel decreto, sarebbe veramente troppo lunga. Pertanto, si portano solo alcuni esempi di anomalie e mancata comprensione del ruolo del medico e degli accertamenti stessi, che purtroppo hanno una immediata rilevanza e maggiore impatto sulla salute dei cittadini e sull'attività medica. In particolare, sarà posta attenzione a quanto espresso nell'allegato 1 del citato Decreto: nota 63 Fosfatasi alcalina. Condizioni di erogabilità: indicata nei pazienti con patologie primitive e secondarie a) ossee b) epatobiliari. Osservazioni: la condizione di derogabilità, per come scritta, indica la diagnosi e non il sospetto diagnostico. Pertanto, per come previsto nel decreto l'erogazione a carico del SSN è possibile esclusivamente in pazienti con diagnosi già accertata e non come supporto al sospetto clinico di: mieloma, osteomielite, sarcoidosi, sarcoma osteogenico, insufficienza renale, metastasi epatiche e ossee, malattia di paget osseo, ed associata a transaminasi, bilirubina e gamma gt a patologie delle vie biliari;
nota 76 Urato. Condizioni di erogabilità: alterazioni del metabolismo renale, monitoraggio delle patologie citotossiche nella patologia gottosa. Osservazioni: per come scritto in decreto, sembrerebbe escludersi la possibilità di prescrizione nel sospetto di patologia gottosa, per familiarità, o sospetta sindrome metabolica, rimane prescrivibile solo in caso di accertata patologia;
nota 80 CA 125: per come scritto in decreto, il medico curante che a seguito di accertamenti imaging osserva una condizione dubbia per K ovarico, in attesa di inviare la paziente allo specialista, non può prescrivere l'esame, perdendo del tempo prezioso per la diagnosi precoce. L'esame potrà essere richiesto esclusivamente dallo specialista;
nota 82 Antigene carboidratico (CA19.9): situazione analoga alla precedente. Peraltro, erroneamente, in tutte e due le note, si fa riferimento ad una diagnosi già eseguita di neoplasia e non al sospetto diagnostico;
nota 90. Gruppo sanguigno ABO e RH: non più prescrivibile e inseribile nel fascicolo sanitario del paziente, (uniche condizioni di erogabilità: trapianto e gravidanza);
nota 50 e 51: l'Alfa Amilasi (frazione pancreatica) è prescrivibile solo come indagine di II livello, dopo aver richiesto l'amilasemia. Ma l'amilasemia è a rischio inappropriatezza se prescritta al di fuori della diagnosi di patologie delle ghiandole salivari;
in molti casi, il decreto contraddice quanto già espresso in precedenti norme a tutela delle patologie croniche;
alcuni esami prescrivibili e gratuiti per ipertensione, diabete, asma, allergie, sembrerebbero non più prescrivibili, creando una generale confusione interpretativa ai medici. tutto questo ricade sulla qualità dell’assistenza per i cittadini: Aumento delle file dal proprio medico curante, aumento delle liste d'attesa per le attività specialistiche. Quindi un vero incubo burocratico amministrativo;
tutto questo può tradursi in aumento dello stress lavorativo per i medici ed aumento delle ore di lavoro per singola prestazione. Infatti, alla luce delle nuove norme basta semplicemente pensare al tempo necessario per le prescrizioni degli esami ed al numero di visite che il medico effettua ogni giorno, per intuire quanto tempo verrà sottratto alle attività cliniche per assolvere a obblighi burocratici non presenti in nessun altra nazione europea;
tale situazione, infine, compromette la serenità lavorativa dei medici del SSN e, per alcuni aspetti, contraddice le norme Costituzionali che tutelano la salute dei cittadini;
Per sapere:
quali azioni intende portare avanti al fine di tutelare, anche in questo, caso il diritto alla salute dei cittadini, che devono potersi rivolgere al SSN sicuri che venga fatto tutto quanto necessario per garantire la loro salute, anche per l'aspetto preventivo e la diagnosi precoce, senza appesantimenti burocratici e senza che il contenimento della spesa sanitaria si trasformi anche in questo caso in un danno per il cittadino e per i medici;
quali proposte intende fare in seno alla Conferenza Stato-Regioni affinché il succitato Decreto possa essere applicabile senza ledere in alcun modo il diritto alla salute dei cittadini;
se intende procedere ad una sospensione, oltremodo opportuna, come già fatto ad esempio dalla Regione Toscana, in attesa di verifiche e disposizioni chiare ed applicabili.

Allegato:

01/02/2016
G. GRAZIANO